Efficienza del procedimento di accesso civico
Il procedimento di accesso civico c.d. generalizzato prevede una serie di fasi. Si richiede di riflettere su alcuni aspetti:
a) con riferimento alla fase di iniziativa, la disposizione normativa prevede che vi sia l’invio della domanda, alternativamente: i) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; ii) all'Ufficio relazioni con il pubblico; iii) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
b) con riferimento alle possibili richieste di accesso c.d. “massivo” a documenti o atti detenuti da amministrazioni o soggetti di cui all’art. 2-bis, d.lgs. n. 33 del 2013
c) con riferimento alla fase di individuazione e “dialogo” con i controinteressati è presente una fase di riesame in caso di opposizione dei controinteressati all’accesso.
d) In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento agli atti delle amministrazioni centrali dello Stato o delle Regioni ed Enti locali sono coinvolti per il riesame tre soggetti: il RPCT, il giudice amministrativo e il difensore civico (per gli enti territoriali); tale coinvolgimento è alternativo o consecutivo.
Ad esempio in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento agli atti degli enti territoriali, l’istante ha tre possibilità: i) inoltrare richiesta di riesame al RPCT, con possibilità di ricorrere successivamente al difensore civico e successivamente anche al TAR; ii) ricorrere al difensore civico e successivamente al TAR; iii) ricorrere direttamente al TAR. Inoltre anche il difensore civico in caso di diniego per motivi di riservatezza dovrà sentire il Garante per la protezione dei dati personali.
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