ADEGUATEZZA DELLE MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE STABILITE DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012
E’ noto che nella predisposizione del PTPCT la classifica del livello di esposizione al rischio corruttivo per i singoli processi, incide sulla proposta di trattamento dei rischi, ossia sulla individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. Le misure organizzative di prevenzione stabilite dalla legge n. 190 del 2012 sono molteplici, in particolare:
i) la trasparenza come misura generalizzata e principale nella strategia di prevenzione del PTPCT;
ii) la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower);
iii) lo svolgimento di incarichi d’ufficio e di attività ed incarichi extra-istituzionali (art. 53, d.lgs. n. 165/2001 modificato da l. n. 190/12);
iv) lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors) art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/01);
v) l’adozione del codice di comportamento;
vi) l’astensione in caso di conflitto di interesse;
vii) la rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
viii) i patti di integrità;
ix) le misure organizzative per la formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici;
x) la formazione specifica per prevenire il fenomeno della corruzione.
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