Consultazione pubblica su Trasparenza e Anti-Corruzione
L'ascolto degli stakeholder
Soggetti a cui si applica il Decreto trasparenza
L’art. 2-bis, d.lgs. n. 33 del 2013, introdotto dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, è la fonte che individua, ridisegnandolo rispetto al quadro normativo precedente, l’ambito soggettivo di applicazione del c.d. Decreto trasparenza. In base a questo articolo:
i. alle amministrazioni pubbliche in “senso proprio” si applica l’intero Decreto trasparenza (art. 2-bis, comma 1, del Decreto);
ii. agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico, alle associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, (A) con bilancio superiore a cinquecentomila euro, (B) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e (C) in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni, si applica la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile” (art. 2-bis, comma 2);
iii. alle società in partecipazione pubblica e alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, (A) con bilancio superiore a cinquecentomila euro, (B) che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, invece, si applica, “in quanto compatibile”, la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni, ma “limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea” (art. 2-bis, comma 3).
Normativa di riferimento:
art. 2-bis, d.lgs. n. 33 del 2013
art. 1, d.lgs. n. 39 del 2013
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