Consultazione pubblica su Trasparenza e Anti-Corruzione
L'ascolto degli stakeholder
Rapporti e il coordinamento tra le tre tipologie di accesso
Convivono nel nostro ordinamento tre tipologie di accesso: a) accesso documentale (l. n. 241 del 1990); b) accesso civico (art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33 del 2013); c) accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33 del 2013).
B.1 Gli istituti dell’accesso:
L'accesso documentale configura il diritto di accedere ed estrarre copia del soggetto interessato che vanta un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» (art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/90).
L’accesso civico configura il diritto ad accedere ai documenti, informazioni e dati per i quali vige l’oggetto di obblighi di pubblicazione su “Amministrazione trasparente” e costituisce dunque un rimedio alla mancata pubblicazione.
L’accesso generalizzato, la cui ratio è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, configura “un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione” salvi i limiti di cui all’art. 5 bis, d.lgs. n. 33 del 2013 (ANAC, linee guida n. 1309 del 2016).
Con riferimento al rapporto tra accesso documentale e accesso civico generalizzato l’ANAC evidenzia che nel primo caso “la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni” (ANAC, linee guida n. 1309 del 2016).
Normativa di riferimento:
art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013
art. 22, l. n. 241 del 1990
B.2. I limiti all’accesso.
Per comprendere la portata delle differenze tra accesso civico generalizzato e accesso documentale particolare rilievo hanno i limiti che pone il legislatore per ciascuna tipologia di accesso in questione.
In particolare per l’accesso civico generalizzato, l’art. 5–bis, d.lgs. n. 33 del 2013 prevede: a) il segreto di Stato e altri divieti di accesso stabiliti dalla legge, per i quali la norma stabilisce una eccezione assoluta all'accesso e, conseguentemente, l’amministrazione deve negare l’accesso; b) interessi pubblici specifici e interessi privati specifici, per i quali la norma stabilisce una eccezione relativa, nel caso in cui dall'accesso possa derivare pregiudizio concreto agli interessi pubblici o privati e, conseguentemente, l’amministrazione deve effettuare un bilanciamento tra gli interessi parimenti tutelati.
Con riferimento all'accesso documentale, parimenti l’articolo 24, della legge n. 241 del 1990, prevede, al comma 1, le eccezioni assolute all'accesso e, al comma 6, le eccezioni relative.
Normativa di riferimento:
art. 5-bis, d.lgs. n. 33 del 2013
art. 24, l. n. 241 del 1990
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