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Borsa lavoro come reddito esente

Avatar: CoorDown - Nazionale CoorDown - Nazionale

Nell’attuale normativa tributaria rappresentano reddito imponibile le “borse lavoro” (o diversamente nominate) corrisposte a persone con disabilità per tirocini, stages, percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro. Quando l’ammontare lordo annuo di queste borse lavoro supera i 4000 euro (se l’interessato ha meno di 24 anni) la persona con disabilità non rientra più fra i familiari a carico del genitore o del familiare con tutto ciò che ne deriva sotto il profilo fiscale e delle misure di sostegno al reddito dal lavoro (ANF) come pure di altre misure di sostegno o per l’incremento della pensione agli invalidi al 100%.
Ciò impatta negativamente su percorsi di inclusione, oltre a rappresentare una disparità di trattamento ad esempio con gran parte delle borse di studio o con i proventi da pratica sportiva dilettantistica.

Proposta: equiparazione fiscale dei compensi da “borse lavoro” (o diversamente nominate) alle borse di studio quali redditi esenti.

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