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Essenziali

Analisi e statistiche

Modifica legge 68/99 lavoro per persone sorde

Avatar: Vanessa Vanessa
La legge 68/99 ha determinato un anomalo calo degli occupati in condizione di sordità. Una delle cause è il meccanismo della legge del 1999, in quanto i sordi, a differenza dei ciechi, sono stati messi nello stesso calderone degli invalidi civili. La quota totale di sordi avviati al lavoro è scesa nel tempo fino a toccare percentuali irrisorie (0,52% nel 2008, 0,67% nel 2009, 0,45% nel 2012, 0,48% nel 2013) decisamente inferiori rispetto all’1% previgente alla legge del 1999. Alla luce della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 luglio 2013 (Causa C 312/11) la quale ha posto l’accento sul mancato recepimento dell’art. 5 della direttiva UE 2000/78, in particolare nelle conclusioni (par. 65) della Sentenza viene rilevato che l’impianto normativo della legge 68/99 privilegia determinate categorie di disabili a scapito di altre. Questa Proposta di Legge si pone perciò l’obiettivo di porre rimedio a questa situazione con una piccola, ma decisiva integrazione dell’impianto della legge n. 68 del 1999, che resterebbe comunque inalterato nel suo spirito moderno e lungimirante, prevedendo di riservare l’un per cento dei posti delle quote riservate dalla legge 68/1999 specificamente alle persone sorde. Questo rappresenterebbe il felice approdo da quanto auspicato: 1) dalla direttiva UE 2000/78 CE art. 5 (Soluzioni ragionevoli per inclusione lavorativa disabili ); 2) dall’art. 27 della Legge 3 marzo 2009, n. 18; 3) dall’art. 26 (Inserimento delle persone con disabilità) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (2010/C 83/02). Art. 1 (Modifica all’articolo della legge 12 marzo 1999, n. 68) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui l’uno per cento costituito da persone sorde». Art. 2 (Invarianza finanziaria) 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 3 (Entrata in vigore)

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