Verso una piena inclusione delle persone con disabilità
#disabilità Contributi, proposte e best practices per la piena inclusione delle persone con disabilità
Fase 3 – Conferenza nazionale e relazione conclusiva trasmessa al Parlamento
13/12/2021 - 13/03/2022
Fasi del processo
Trasferimento L. 104/92
Lo scrivente dopo aver superato la selezione pubblica come giudice tributario è stato assegnato, nel 2019, alla Commissione tributaria di Nuoro.
Il sottoscritto, essendo grande invalido per servizio con diritto di accompagnamento (ex art. 3 comma 3 della legge 104/92), ha chiesto l'avvicinamento alla sede di Roma, atteso anche la relativa carenza di organico nella sede della Capitale.
Con grande sorpresa si è appreso che ai Magistrati Tributari non si applica la legge di cui sopra e quindi il sottoscritto non ha potuto ottenere il trasferimento di sede da parte del proprio Consiglio di Presidenza. Il provvedimento negativo è stato impugnato al Tar Lazio il quale ha confermato tale principio negativo (sent. 5718/2021).
Appare veramente assurda questa decisione, che peraltro ha già formato giurisprudenza amministrativa in Italia anche per altri colleghi.
In pratica, i giudici tributari italiani non avendo un "rapporto di pubblico impiego", ed essendo cioè magistrati "onorari", se invalidi non sarebbero tutelati.
Ciò è in palese contrasto con l'art. 26 della Corte di Nizza (2000), per come meglio declinata dal Trattato di Lisbona 2007.
Si chiede, perciò, all'Onorevole Sig.ra Ministra, di voler valutare l'estensibilità degli attuali benefici previsti dalla legge n. 104/98 anche a tutti coloro che, come lo scrivente, non hanno un rapporto di pubblico impiego e ciò per consentire l'avvicinamento della sede di servizio al proprio luogo di residenza.
Si precisa che l'invalidità subita, e diagnosticata come paraplegia agli arti inferiori, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Tale menomazione fisica certamente non consente da Roma di raggiungere, in autonomia, l'attuale sede di Nuoro e, quindi, il mancato trasferimento obbligherebbe il sottoscritto alle dimissioni dall'incarico. Tale funzione è assai importante per il proprio arriccchimento professionale.
Si ringrazia.
Il sottoscritto, essendo grande invalido per servizio con diritto di accompagnamento (ex art. 3 comma 3 della legge 104/92), ha chiesto l'avvicinamento alla sede di Roma, atteso anche la relativa carenza di organico nella sede della Capitale.
Con grande sorpresa si è appreso che ai Magistrati Tributari non si applica la legge di cui sopra e quindi il sottoscritto non ha potuto ottenere il trasferimento di sede da parte del proprio Consiglio di Presidenza. Il provvedimento negativo è stato impugnato al Tar Lazio il quale ha confermato tale principio negativo (sent. 5718/2021).
Appare veramente assurda questa decisione, che peraltro ha già formato giurisprudenza amministrativa in Italia anche per altri colleghi.
In pratica, i giudici tributari italiani non avendo un "rapporto di pubblico impiego", ed essendo cioè magistrati "onorari", se invalidi non sarebbero tutelati.
Ciò è in palese contrasto con l'art. 26 della Corte di Nizza (2000), per come meglio declinata dal Trattato di Lisbona 2007.
Si chiede, perciò, all'Onorevole Sig.ra Ministra, di voler valutare l'estensibilità degli attuali benefici previsti dalla legge n. 104/98 anche a tutti coloro che, come lo scrivente, non hanno un rapporto di pubblico impiego e ciò per consentire l'avvicinamento della sede di servizio al proprio luogo di residenza.
Si precisa che l'invalidità subita, e diagnosticata come paraplegia agli arti inferiori, è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. Tale menomazione fisica certamente non consente da Roma di raggiungere, in autonomia, l'attuale sede di Nuoro e, quindi, il mancato trasferimento obbligherebbe il sottoscritto alle dimissioni dall'incarico. Tale funzione è assai importante per il proprio arriccchimento professionale.
Si ringrazia.
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