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Indennità di accompagnamento e residue capacità lavorative

Avatar: Comitato 162 Piemonte Comitato 162 Piemonte

Sarebbe necessaria una capillare campagna informativa, rivolta alle commissioni ASL/INPS che effettuano le visite per l’attribuzione delle residue capacità lavorative alle persone con disabilità, che affermi, una volta per tutte, che l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con l’attività lavorativa.
In molti casi alle famiglie ed alle persone con disabilità viene detto dalle commissioni (e indicato, esplicitamente o implicitamente, sul referto rilasciato a valle della visita) che il fatto di usufruire dell’indennità di accompagnamento non consente di effettuare valutazioni in merito alle residue capacità, stante la non compatibilità di questa con l’attività lavorativa.
La Legge 508/88 art.1 comma 3, oltre a circolari ministeriali in materia ed a quanto riportato sul sito INPS alla voce “Indennità di accompagnamento agli invalidi civili”, affermano, senza ombra di dubbio, la compatibilità di indennità di accompagnamento ed attività lavorativa.
Il lavoro è una componente essenziale del progetto di vita per le persone con disabilità, come lo è, del resto, per tutti i cittadini. Lavorare significa essere e sentirsi adulti, acquisire sicurezza, sentirsi parte attiva all’interno della società. Non è possibile che il diritto al lavoro (sancito dalla “Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità”) debba essere negato sulla base di decisioni arbitrarie che negano, pregiudizialmente o per non conoscenza, quanto affermato dalla legge.

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