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LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA AI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE
Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prevede la facoltà per tutti i soggetti interessati (“chiunque”) di partecipare alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).In particolare, relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, l’articolo 14 del citato decreto legislativo prevede la pubblicazione, a cura dell’autorità procedente, di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale (o sul bollettino ufficiale della Regione interessata) e lo svolgimento di una successiva fase di consultazione pubblica: entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso tutti i soggetti interessati possono prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni in forma scritta.Un meccanismo analogo è previsto per il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA): l’articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede la pubblicazione sul sito web dell’autorità competente di un avviso al pubblico (predisposto dal proponente del progetto) e un periodo di tempo di 60 giorni (a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso stesso) entro i quali ciascun soggetto interessato può prendere visione del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni. Il decreto prevede, inoltre, che la fase di consultazione possa svolgersi, ove l’autorità competente disponga in tal senso, nella forma del dibattito pubblico. In questo caso, il termine massimo di conclusione della procedura partecipativa è di 90 giorni (art. 24-bis).
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La partecipazione ai processi di VAS e di VIA non riguarda più solo la fase delle osservazioni. Il Decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 prevede che l'autorità competente possa disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, che è una procedura partecipativa che ha elementi in comune con il Dibattito Pubblico.
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