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PRINCIPI DA SEGUIRE
Anche per le consultazioni pubbliche, è necessario attuare in modo efficace i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 RGPD, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. Si sottolinea, in modo particolare, in fase di raccolta dei dati, il principio “minimizzazione” in base al quale i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” nell’ambito dell’oggetto della consultazione pubblica (art. 5, par. 1, lett. c, RGPD). In questo contesto, fra l’altro:- bisogna previamente valutare se i dati richiesti ai partecipanti sono tutti effettivamente necessari per la buona riuscita dell’iniziativa ed evitare che vengano acquisiti dati e informazioni non necessari e non proporzionati rispetto all’oggetto e allo scopo della consultazione.- Occorre consentire ai partecipanti l’utilizzo di dati pseudonimi (utilizzando la tecnica della “pseudonimizzazione”, cfr. art. 4, par. 1, n. 5, RGPD), soprattutto nelle consultazioni che incentivano il confronto fra i partecipanti.
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