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4.1 LE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE
Al termine della consultazione, il rispetto del principio di trasparenza impone che l’amministrazione pubblichi informazioni su:- partecipanti: i dati sul numero, la tipologia e le categorie sociali a cui appartengono i partecipanti consente di rendere pubblica la portata della consultazione e di avere un quadro preciso della possibile rappresentatività dei suoi risultati;- contributi: la pubblicazione dei contributi (opportunamente anonimizzati nel caso delle persone fisiche) risponde ad un’esigenza di trasparenza sulle posizioni, le idee e le richieste emerse ed è importante per consentire a chiunque lo desideri di verificare il reale impatto dell’iniziativa sulla decisione finale. Per assicurare l’esigenza di trasparenza sulle posizioni, le idee e le richieste emerse è possibile pubblicare i contributi pervenuti oppure anche un estratto o una sintesi dei passaggi più significativi degli stessi, al fine di consentire la verifica del reale impatto dell’iniziativa sulla decisione finale (vedi le indicazioni contenute nel Focus “Proteggere i dati personali dei partecipanti”).
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Nel caso delle persone fisiche, piuttosto che anonimizzare la pubblicazione dei contenuti, si potrebbe pensare di chiedere ai soggetti interessati se desiderano o meno che le loro proposte vengano riportate in modo anonimo.
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