Verso una piena inclusione delle persone con disabilità
#disabilità Contributi, proposte e best practices per la piena inclusione delle persone con disabilità
Fase 3 – Conferenza nazionale e relazione conclusiva trasmessa al Parlamento
13/12/2021 - 13/03/2022
Fasi del processo
Trasferimento L.104/92
La scrivente, malata oncologica con handicap al 100% , dopo aver superato la selezione pubblica come giudice tributario, è stato assegnata, nel 2019, alla Commissione tributaria di Torino.Ha chiesto l'avvicinamento alla sede di Roma, atteso anche la relativa carenza di organico di questi uffici.
Con grande sorpresa si è appreso che ai Magistrati Tributari non si applica l'art. 33 della l.104 /1992 e quindi la sottoscritta non ha potuto ottenere il trasferimento e/o l'applicazione presso la sede richiesta da parte del proprio Consiglio di Presidenza. Il provvedimento negativo è stato impugnato al Tar Lazio il quale ha confermato tale principio negativo (sent. 5951/2021).
Si fa fatica a comprendere questa decisione.
La motivazione si basa sulla circostanza che i giudici tributari italiani non avendo un "rapporto di pubblico impiego", ed essendo cioè magistrati "onorari", seppure con handicap, non sarebbero tutelati.
Ciò è in palese contrasto con l'art. 26 della Corte di Nizza (2000), per come meglio declinata dal Trattato di Lisbona 2007.
Si chiede, perciò, all'Onorevole Sig.ra Ministra, di voler valutare l'estensibilità degli attuali benefici previsti dalla legge n. 104/98 anche a tutti coloro che, come la scrivente, non hanno un rapporto di pubblico impiego e ciò per consentire l'avvicinamento della sede di servizio al proprio luogo di residenza. Oltre alla menomazione fisica che ha colpito le vertebre e che rende difficile la locomozione si aggiunge l'immundeficienza che rende pericolosi i viaggi nell'attuale situazione pandemica. Ovviamente il mancato trasferimento obbligherebbe la sottoscritta alle dimissioni dall'incarico su cui aveva investito energie per il proprio arriccchimento professionale.
Si ringrazia.
Con grande sorpresa si è appreso che ai Magistrati Tributari non si applica l'art. 33 della l.104 /1992 e quindi la sottoscritta non ha potuto ottenere il trasferimento e/o l'applicazione presso la sede richiesta da parte del proprio Consiglio di Presidenza. Il provvedimento negativo è stato impugnato al Tar Lazio il quale ha confermato tale principio negativo (sent. 5951/2021).
Si fa fatica a comprendere questa decisione.
La motivazione si basa sulla circostanza che i giudici tributari italiani non avendo un "rapporto di pubblico impiego", ed essendo cioè magistrati "onorari", seppure con handicap, non sarebbero tutelati.
Ciò è in palese contrasto con l'art. 26 della Corte di Nizza (2000), per come meglio declinata dal Trattato di Lisbona 2007.
Si chiede, perciò, all'Onorevole Sig.ra Ministra, di voler valutare l'estensibilità degli attuali benefici previsti dalla legge n. 104/98 anche a tutti coloro che, come la scrivente, non hanno un rapporto di pubblico impiego e ciò per consentire l'avvicinamento della sede di servizio al proprio luogo di residenza. Oltre alla menomazione fisica che ha colpito le vertebre e che rende difficile la locomozione si aggiunge l'immundeficienza che rende pericolosi i viaggi nell'attuale situazione pandemica. Ovviamente il mancato trasferimento obbligherebbe la sottoscritta alle dimissioni dall'incarico su cui aveva investito energie per il proprio arriccchimento professionale.
Si ringrazia.
Segnala un problema
Questo contenuto è inappropriato?
Condividi: