Commenta le Linee guida sulla Consultazione
#lineeguidaconsultazione Aiutaci a migliorare le Linee guida
Torna a Linee guida sulla consultazione
PASSO 4. DAR CONTO DEI RISULTATI
AL TERMINE DELLA CONSULTAZIONE SONO STATI PUBBLICATI:- una sintesi del processo di consultazione e dei suoi scopi;- i dati sulla partecipazione (numero di partecipanti e loro caratteristiche);- le informazioni sulle risposte pervenute (numero, loro contenuto e sintesi delle posizioni emerse) privati dei dati e delle informazioni capaci di identificare anche indirettamente i partecipanti alla consultazione pubblica;- i testi delle osservazioni pervenute (stralci o versioni integrali), privati dei dati personali e delle - informazioni capaci di identificare anche indirettamente i partecipanti alla consultazione pubblica;- le considerazioni dell’amministrazione rispetto ai temi e ai contenuti delle osservazioni;- le indicazioni dell’amministrazione sui contributi che sono stati recepiti nel processo decisionale.
Segnala un problema
Questo contenuto è inappropriato?
1 commento
E' opportuno prevedere un obbligo da parte dell'amministrazione proponente alla restituzione dei risultati e soprattutto alla elaborazione e diffusione di un documento dettagliato di posizione sulle proposte emerse. Su quanto è stato accolto, quanto debba essere oggetto di approfondimento e nuova discussione, quanto non possa essere integrato nella decisione. I report devono contenere anche una programmazione di massima dei tempi di implementazione delle decisioni, che devono poter essere verificate dai cittadini partecipanti alla discussione.
Sto caricando i commenti ...