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PUBBLICAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DEI PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE
Occorre assicurare un corretto trattamento dei dati personali dei partecipanti, predisponendo l’utilizzo di modalità tecniche che consentano la partecipazione alla consultazione senza dover diffondere i dati identificativi dei soggetti interessati. Si ricorda, infatti, che non è possibile diffondere dati personali in assenza di una norma di legge, o nei casi previsti dalla legge, di regolamento che ammettano tale operazione di trattamento (art. 2-ter, commi 1 e 3, del d. lgs. n. 196/2003). Ciò anche considerando che l’espressione di osservazioni e commenti può rivelare opinioni e condizioni personali che, a seconda dei casi, possono comportare il trattamento di «categorie particolari di dati personali» di cui all’art. 9, par. 1, RGPD (es.: opinioni politiche o di altro genere). Per tal motivo, pertanto, è possibile prevedere che le osservazioni pervenute siano pubblicate durante la consultazione per assicurare il confronto fra i partecipati, ma solo a richiesta degli interessati e con l’adozione di misure di pseudonimizzazione (cfr. art. 4, par. 1, n. 5, RGPD). Tale accorgimento ha anche la funzione di evitare che soggetti che desiderano partecipare alla consultazione possano desistere per timore mediatico o per la paura di ricevere critiche da parte di terzi. Al riguardo, quindi, occorre sempre prevedere la possibilità di inviare osservazioni e commenti senza che ne consegua l’automatica diffusione.In ogni caso, è necessario limitare la visibilità dei contributi per un periodo di tempo predeterminato, che potrebbe coincidere con il tempo stabilito per la consultazione pubblica. Bisogna, inoltre, informare i soggetti che partecipano alla consultazione che, nel caso di pubblicazione dei commenti, è necessario evitare inserirvi, o fare riferimento a, dati e informazioni personali riferiti a soggetti terzi, causandone la diffusione. L’amministrazione, infatti, resta responsabile, in quanto titolare del trattamento, in caso di mancato rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per cui è sempre necessario prevedere una moderazione della consultazione, soprattutto nel caso di quelle che comportano un dialogo tra i partecipanti sul tema oggetto di consultazione, da parte dell’amministrazione.
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1 commento
In tema di " Per tal motivo, pertanto, è possibile prevedere"...Questa parte contrasta un po' con i principi di trasparenza e rendicontazione. Se si partecipa a una consultazione pubblica è evidente che gli esiti dovranno essere pubblicati. Eventuali riferimenti personali potrebbero essere oscurati ma i commenti vanno pubblicati e lasciati a disposizione anche dopo la consultazione, dato che è l'unico modo che permette di verificare se gli esiti sono stati elaborati correttamente.
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