Consultazione pubblica su Trasparenza e Anti-Corruzione
L'ascolto degli stakeholder
Efficienza del procedimento di accesso civico
Il procedimento di accesso civico c.d. generalizzato prevede una serie di fasi. Si richiede di riflettere su alcuni aspetti:
a) con riferimento alla fase di iniziativa, la disposizione normativa prevede che vi sia l’invio della domanda, alternativamente: i) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti; ii) all'Ufficio relazioni con il pubblico; iii) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
b) con riferimento alle possibili richieste di accesso c.d. “massivo” a documenti o atti detenuti da amministrazioni o soggetti di cui all’art. 2-bis, d.lgs. n. 33 del 2013
c) con riferimento alla fase di individuazione e “dialogo” con i controinteressati è presente una fase di riesame in caso di opposizione dei controinteressati all’accesso.
d) In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento agli atti delle amministrazioni centrali dello Stato o delle Regioni ed Enti locali sono coinvolti per il riesame tre soggetti: il RPCT, il giudice amministrativo e il difensore civico (per gli enti territoriali); tale coinvolgimento è alternativo o consecutivo.
Ad esempio in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento agli atti degli enti territoriali, l’istante ha tre possibilità: i) inoltrare richiesta di riesame al RPCT, con possibilità di ricorrere successivamente al difensore civico e successivamente anche al TAR; ii) ricorrere al difensore civico e successivamente al TAR; iii) ricorrere direttamente al TAR. Inoltre anche il difensore civico in caso di diniego per motivi di riservatezza dovrà sentire il Garante per la protezione dei dati personali.
Questionario chiuso
Il questionario è chiuso e non è possibile rispondere.