Verso il nuovo Piano nazionale per la famiglia
#PianoNazionaleFamiglia Raccolta di contributi, commenti e suggerimenti
Fase 6 - Report sui Commenti allo Schema di Piano Nazionale per la Famiglia
19/07/2022 - 31/07/2022
Process phases
Corretta applicazione dell’assegno unico
Con la legge n. 46/2021 sull’Assegno unico ed universale si rende necessario sostituire gli attuali sistemi di sostegno alla famiglia ed i provvedimenti fiscali con un'unica misura.
Il Governo è delegato all’attuazione di principi riportati nella legge e si scontra con i primi problemi:
la complessità applicativa per riunire in un’unica misura tutti i bonus ed assegni attualmente presenti e distribuiti in modo complesso e variegato
la necessità di stabilire le regole di equità e correttezza nella misura da adottare
la copertura finanziaria
La complessità applicativa è notevole. E’ importante non ridurre i sostegni erogati oggi a famiglie che si troverebbero per questo motivo in difficoltà. Pensiamo alla fascia con figli nel primo anno di vita. Non è sufficiente un generico “principio di salvaguardia” per risolvere tali situazioni.
Vanno adottate misure tali da rispondere ai principi costituzionali:
Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Le spese per il mantenimento e la crescita del figlio non possono costituire imponibile per il sistema fiscale e ad oggi le detrazioni fiscali per figli a carico non rispondono alla realtà del costo di un figlio, perciò sostituire le attuali detrazioni con un importo equivalente non è affatto sufficiente
Art. 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
L’assegno universale deve rispondere ai principi costituzionali.
Le risorse finanziarie impegnate non sono insufficienti e non consentono di arrivare a coprire le necessità di equità fiscale (art. 53) e di sostegno alla famiglia con figli (art 31).
E’ necessario un confronto diretto con le famiglie e le loro associazioni per stabilire in modo corretto le modalità applicative della legge 46 sull’assegno unico.
Il Governo è delegato all’attuazione di principi riportati nella legge e si scontra con i primi problemi:
la complessità applicativa per riunire in un’unica misura tutti i bonus ed assegni attualmente presenti e distribuiti in modo complesso e variegato
la necessità di stabilire le regole di equità e correttezza nella misura da adottare
la copertura finanziaria
La complessità applicativa è notevole. E’ importante non ridurre i sostegni erogati oggi a famiglie che si troverebbero per questo motivo in difficoltà. Pensiamo alla fascia con figli nel primo anno di vita. Non è sufficiente un generico “principio di salvaguardia” per risolvere tali situazioni.
Vanno adottate misure tali da rispondere ai principi costituzionali:
Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Le spese per il mantenimento e la crescita del figlio non possono costituire imponibile per il sistema fiscale e ad oggi le detrazioni fiscali per figli a carico non rispondono alla realtà del costo di un figlio, perciò sostituire le attuali detrazioni con un importo equivalente non è affatto sufficiente
Art. 31: La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
L’assegno universale deve rispondere ai principi costituzionali.
Le risorse finanziarie impegnate non sono insufficienti e non consentono di arrivare a coprire le necessità di equità fiscale (art. 53) e di sostegno alla famiglia con figli (art 31).
E’ necessario un confronto diretto con le famiglie e le loro associazioni per stabilire in modo corretto le modalità applicative della legge 46 sull’assegno unico.
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