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Accesso al pubblico impiego da parte dei non vedenti: prove concorsuali.

Avatar: Angelo Angelo
L'art 20 della . 5 febbraio 1992, n. 104, consente ai disabili, di cui alla medesima legge, di fruire di tempi aggiuntivi e di utilizzare ausili, ai fini dell'espletamento delle prove scritte nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della PA. Nel tempo si è verificata una trasformazione nelle prove di concorso a risposta multipla, nel senso che un sempre maggiore numero di quesiti è formulato attraverso immagini, figure geometriche e lunghi testi, che rendono praticamente impossibile ai minorati visivi memorizzare ed elaborare mentalmente le relative soluzioni, anche se affiancati da personale qualificato dell'Amministrazione. La soluzione maggiormente praticabile consiste nell'inserire un comma al predetto art. 20, prevedendo che, qualora alla procedura concorsuale partecipino uno o più soggetti privi della vista, come delineati dalla legge n. 120 del 1991, i quesiti consistenti nell'interpretazione di immagini o di testi di rilevanti dimensioni, siano sostituiti da quesiti di difficoltà equivalente, ma più immediati ed agevoli da interpretare senza l'uso della vista. La possibilità, prevista dal summenzionato art. 20, di esentare dalle prove preselettive i disabili con invalidità uguale o superiore al 80%, resta una norma difficilmente applicabile finché viene lasciata alla singola Amministrazione la discrezionalità di individuare quale prova concorsuale debba identificarsi come "preselettiva", semplicemente mediante la previsione nel bando di concorso, senza ulteriore obbligo di motivazione della scelta.

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