Verso una piena inclusione delle persone con disabilità
#disabilità Contributi, proposte e best practices per la piena inclusione delle persone con disabilità
Fase 3 – Conferenza nazionale e relazione conclusiva trasmessa al Parlamento
13/12/2021 - 13/03/2022
Process phases
Adeguamento delle rette delle strutture residenziali del territorio alla normativa nazionale vigente
Regioni e Comuni derogano alla normativa nazionale vigente in materia di LEA ed ISEE, interpretandola in molti casi in modo disomogeneo, richiedendo, per la partecipazione al costo dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti e per le persone con disabilità grave, il pagamento delle rette ai familiari.
Oltre a questo aspetto, si segnala che, violando quanto stabilito dall’art. 3, comma 2-ter del d. lgs. n. 109 del 1998, vi è la tendenza a ricomprendere nella determinazione del reddito posto a base del calcolo ISEE, i familiari di primo grado in linea retta.
La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, ha statuito che la normativa summenzionata ha introdotto il principio dell’evidenziazione economica del solo assistito, rispetto alle “persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali.”
Vi sono inoltre casi previsti dal DPCM sui LEA in cui i costi delle prestazioni erogate in strutture residenziali sono totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare sono tali, tutte quelle ipotesi in cui si debbano garantire al paziente “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, ovverosia, tutte quelle prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della
componente sanitaria rivolte a persone non autosufficienti affette da malattie gravissime.
Vietare (prevedendo sanzioni) che i Comuni possano emanare dei regolamenti che per la compartecipazione al costo dei servizi non si riferiscano al reddito del solo utente, ma prendano in considerazione anche quello dei familiari.
Oltre a questo aspetto, si segnala che, violando quanto stabilito dall’art. 3, comma 2-ter del d. lgs. n. 109 del 1998, vi è la tendenza a ricomprendere nella determinazione del reddito posto a base del calcolo ISEE, i familiari di primo grado in linea retta.
La giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, ha statuito che la normativa summenzionata ha introdotto il principio dell’evidenziazione economica del solo assistito, rispetto alle “persone con handicap permanente grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali.”
Vi sono inoltre casi previsti dal DPCM sui LEA in cui i costi delle prestazioni erogate in strutture residenziali sono totalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare sono tali, tutte quelle ipotesi in cui si debbano garantire al paziente “prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria”, ovverosia, tutte quelle prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della
componente sanitaria rivolte a persone non autosufficienti affette da malattie gravissime.
Vietare (prevedendo sanzioni) che i Comuni possano emanare dei regolamenti che per la compartecipazione al costo dei servizi non si riferiscano al reddito del solo utente, ma prendano in considerazione anche quello dei familiari.
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