Skip to main content

Cookie settings

We use cookies to ensure the basic functionalities of the website and to enhance your online experience. You can configure and accept the use of the cookies, and modify your consent options, at any time.

Essential

Analytics and statistics

UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare su L 112/2016

Avatar: UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare UNIAMO Federazione Italiana Malattie Rare

La Federazione con il Consiglio Nazionale del Notariato e Anffas. ha prodotto un documento (http://www.uniamo.org/wp-content/uploads/2017/12/Vademecum_Social-Rare.pdf
): che sottolinea alcune criticità della Legge:
Sotto il profilo fiscale, per quel che concerne le imposte dirette, dal 1° gennaio 2007, il trust entra di diritto nell’elenco dei soggetti passivi IRES [legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)]. Ne consegue un regime fiscale che potrebbe diventare complesso e spesso fiscalmente sfavorevole alla persona con disabilità grave. Va precisato meglio il regime fiscale di applicazione.
Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. era già previsto nel nostro ordinamento essendo stato introdotto con la legge 51/2006, con riferimento alle persone con disabilità, ma in verità non ha avuto grande applicazione. Innanzitutto è privo di disciplina sostanziale, è stato inserito nelle norme sulla trascrizione (Titolo 1^ della trascrizione nel Libro VI del codice civile), ha un oggetto limitato (la norma parla esclusivamente di beni immobili e mobili registrati), secondo l’orientamento prevalente non può essere costituito per testamento. Tutte criticità queste, che permangono anche a seguito della legge sul “Dopo di noi”, che ha peraltro previsto, sempre ai fini dell’ottenimento delle agevolazioni fiscali, l’obbligatorietà delle figure del gestore e del controllore. Vanno semplificate le procedure e prevista una disciplina puntuale e riepilogativa.
Sotto il profilo fiscale la legge prevede l’esenzione dalle imposte di successione e donazione, ma va osservato come questa agevolazione finisca per favorire i grandi patrimoni in quanto, per le persone con disabilità grave, esiste già una norma che prevede una franchigia di 1.500.000 di euro indipendentemente dal grado di parentela e affinità. Si propone di innalzare la franchigia e di aggiungere condizioni di maggior tutela per i piccoli patrimoni.

Confirm

Please log in

You can access with an external account

Share